Referendum, la riforma spiegata articolo per articolo

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Referendum, alzi la mano chi conosce nel dettaglio i contenuti della riforma. Probabilmente pochi anche perché il dibattito politico tende a semplificare e a non entrare nel dettaglio, preferendo, troppo spesso, gli slogan ai contenuti.
Ecco allora un piccolo vademecum, a puntate, per poter decidere con serenità all’appuntamento del 4 dicembre con le urne.
Partiamo dall’articolo 1 della riforma, che parla delle funzioni delle Camere. L’articolo va a sostituire l’articolo 55 della Costituzione che recita attualmente: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”. In particolare la seduta comune dei due rami del Parlamento è prevista per l’elezione del presidente della Repubblica, per il suo insediamento e per l’eventuale messa in stato di accusa e per l’elezione dei membri di nomina parlamentare del Consiglio superiore della magistratura e della Corte Costituzionale.

Questa invece la nuova formulazione, in caso di sì al referendum dello stesso articolo 55: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.
Con la modifica costituzionale si andrebbe così a incidere sul cosiddetto bicameralismo perfetto che attualmente è in vigore: due Camere con diverso meccanismo di elezione che svolgono i medesimi compiti. Secondo l’attuale sistema le leggi, per essere approvate, devono ricevere il voto a maggioranza sia della Camera sia del Senato sullo stesso testo. In caso di modifica in uno dei due rami del Parlamento il testo deve essere approvato dall’altro ramo del Parlamento.
Nella nuova formulazione il Senato, che come vedremo non sarà più elettivo, avrà funzioni dedicate mentre alla sola Camera dei deputati che “rappresenta la Nazione” spetta esprimere il voto di fiducia al governo ed esercitare la funzione legislativa e di controllo dell’esecutivo. Al Senato, fra le altre, spetterà la rappresentazione delle “istituzioni territoriali” e una funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti e con l’Unione Europea. Proprio sulle politiche europee il Senato parteciperà “alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi”.

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