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Deontologia, codice e decalogo per informazione e sport

In periodo di mondiali inevitabile, parlando di carte deontologiche, parlare del codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi  e del conseguente decalogo del giornalismo sportivo, approvati rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Il primo è è stato elaborato da ministero delle comunicazioni, ministero delle politiche giovanili, ministero della Giustizia e Ordine nazionale dei giornalisti, dopo i tragici incidenti del 2007 in cui perse la vita l’ispettore di polizia Filippo Raciti fuori dallo stadio di Catania. Richiamandosi alla Carta di Treviso e alla Carta dei doveri del giornalista, si rivolge soprattutto all’informazione radio-televisiva senza dimenticare internet e tutti gli strumenti di comunicazione audiovisivi. Con questo Codice tutti i protagonisti dell’informazione sportiva, ribadiscono la volontà di contrasto alla violenza negli stadi, consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa – da quelli tradizionali ai nuovi media – possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici.

Il Codice detta una serie di prescrizioni, in particolare nella conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, dove, ad esempio, in caso di violazione delle disposizioni del Codice stesso, il conduttore dissocia con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto e ricorre ai mezzi necessari – fino all’eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
Il controllo del rispetto del Codice è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall’Agcom all’Ordine professionale di appartenenza per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha ritenuto necessario esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo approvando, il 31 marzo 2009, il decalogo del giornalismo sportivo. Le prescrizioni concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.
Lo riportiamo per intero
1 – Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone
2- Il giornalista sportivo non realizza articoli o servizi che possano procurare profitti personali; rifiuta e non sollecita per sé o per altri trattamenti di favore.
3- Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza
4- Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente.
5- Il giornalista sportivo rispetta la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti agonistici.
6- Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
7- Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.
8- Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive.
9- Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.
10- Il giornalista sportivo rispetta la Carta di Treviso sulla tutela dei minori; per la particolarità del settore pone particolare attenzione all’articolo 7 di detta Carta (tutela della dignità del minore malato, disabile o ferito).

 

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