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Monopattini elettrici, in Toscana una legge ad hoc per la sicurezza

Il minorenne dovrà indossare il casco protettivo

Silenziosi, maneggevoli, i monopattini elettrici sono entrati quasi senza farsene accorgere nelle nostre città e si sono diffusi così ampiamente da rendere non più rinviabile la definizione di una loro disciplina organica. È solo con il 2020 che sono stati legalizzati, precisandone alcune caratteristiche per l’uso come veicolo assimilato ad un velocipede: una potenza nominale massima di 500 watt; un limitatore di velocità, configurabile sul limite massimo di 25 chilometri orari in strada e sulle piste ciclabili,  6 chilometri nelle aree pedonali; luci anteriori (bianche o gialle) e posteriori (rosse munite di catadiottri); un avvisatore acustico.

In generale i monopattini elettrici potranno circolare sulle strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e sulle strade extraurbane se c’è una pista ciclabile. Potranno essere guidati da tutti coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, senza alcun tipo di patente.

Il minorenne però dovrà indossare il casco protettivo.

È in questo quadro che la giunta regionale toscana ha presentato ieri (21 setteembre), in commissione affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), la sua proposta di legge “Disposizioni urgenti per a sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli infortuni ed i decessi legati all’uso di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica assimilati a velocipedi”, nata su iniziativa del presidente Eugenio Giani e dell’assessore Stefano Baccelli.

Lo scopo è quello di giungere alle migliori condizioni di sicurezza stradale per la cosiddetta mobilità debole e per rafforzare la prevenzione sanitaria con misure precauzionali a tutela dei pedoni e dei conducenti. Viene previsto inoltre uno specifico monitoraggio sugli incidenti che sarà utile per la raccolta di dati prevista dalla normativa nazionale e sarà utilizzata anche per la pianificazione regionale.

La proposta di legge prevede che, in presenza di particolari caratteristiche strutturali dei percorsi o dell’ambiente urbano, con un elevato rischio di collisioni o cadute accidentali, la Regione, le province nelle strade di pertinenza ed i comuni nei centri abitati provvedono a regolare la circolazione dei monopattini elettrici con specifiche prescrizioni per la protezione del conducente, compreso l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati i comuni adottano i relativi provvedimenti previa acquisizione del parere della Regione o della provincia. Per le strade regionali le prescrizioni sono adottate con ordinanza del presidente della giunta regionale.

Nell’uso del monopattino elettrico il conducente deve adottare comunque un comportamento di prudenza e diligenza, per non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui od arrecare danno a persone o cose. In particolare, evita un andamento irregolare e manovre brusche e pericolose, regolandosi sulla base della tipologia e dello stato del percorso, dell’affollamento presente, delle proprie capacità, delle condizioni del mezzo e dell’ambiente, avendo cura di condurre il veicolo a mano, quando lo stesso sia d’intralcio o pericolo per i pedoni. Utilizzerà inoltre un equipaggiamento idoneo per la sicurezza propria ed altrui.

Per il monitoraggio dell’incidentalità, la Regione, anche in collaborazione con province e comuni, definisce e aggiorna il quadro delle informazioni sugli incidenti stradali che vedono coinvolti i monopattini elettrici sulla base delle segnalazioni delle forze di polizia, dei gestori delle strade e dei cittadini tramite il Sistema integrato regionale per la sicurezza stradale. Il complesso dei dati e delle informazioni acquisite è inviato periodicamente al dipartimento Protezione civile del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per contribuire alla sperimentazione in corso, in funzione dell’adozione da parte delle autorità competenti degli atti e dei provvedimenti di competenza sulla sicurezza stradale.

Saranno le strutture di polizia locale che vigileranno sull’osservanza degli obblighi previsti dalla proposta di legge nel quadro delle funzioni svolte a presidio della sicurezza urbana integrata.  

Il testo tornerà all’esame della commissione appena saranno acquisiti i pareri della conferenza per le autonomie locali e della commissione territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture.

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