Soggiorni estivi, genitori: “No a vaccini come requisito richiesto”

Il Gruppo libera scelta vaccinale di Lucca contro il bando della Provincia e della Fondazione Crl per la partecipazione ai soggiorni estivi gratuiti.
“Alle 13 del 20 aprile – dicono dal comitato – è scaduto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai soggiorni estivi gratuiti 2018, iniziativa dedicata a bambini e ragazzi fra i sei e i 17 anni, la cui programmazione è predisposta dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la Provincia e, attraverso questa, con i servizi sociali dei Comuni della stessa. E trattandosi di una iniziativa a cui si accede attraverso bando pubblico, è proprio all’ufficio protocollo di Palazzo Ducale che i genitori dei bambini e ragazzi interessati a partecipare, dovevano consegnare o indirizzare le domande debitamente compilate e complete di tutti gli allegati. Come genitori per la libera scelta rileviamo, con non poco dispiacere, che nella domanda di partecipazione fra i documenti richiesti, in riferimento alla “fotocopia fronte/retro del certificato di vaccinazione del minore…”, elemento che non determina in sè discriminazione alcuna, sia presente peró, fra parentesi, la frase “è necessario che sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie”.

Questo enunciato risulta essere illegittimo rispetto al contesto in cui lo si legge e lo è ancor di più perchè la mancata presentazione del documento richiesto risulterebbe essere motivo valido e sufficiente al rifiuto da parte degli uffici provinciali, della richiesta di partecipazione a questi soggiorni”.
“La Provincia o la Fondazione o chiunque abbia formulato questa domanda di partecipazione per loro conto – si chiedono i genitori per la libera scelta – intende avvalorare la richiesta di documenti vaccinali completi riferendosi alla normativa 119/2017? Perchè se la risposta è sì allora i genitori per la libera scelta si chiedono se la legge sia stata letta con attenzione prima di prenderla a riferimento. Infatti l’articolo 3 della succitata normativa recita: “I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa fra zero e sedici anni, sono tenuti a richiedere ai genitori (…) la presentazione di idonea documentazione (…)”; questi soggetti e gli ambiti a cui sono correlati si riferiscono al campo educativo mentre sinceramente i soggiorni estivi hanno, a nostro avviso, piuttosto un carattere ludico. Ció detto, l’altro elemento assolutamente incomprensibile e che nella normativa non trova proprio riscontro, è l’età dei minori a cui si applica questa restrizione: i soggiorni sono rivolti a bambini e ragazzi fra i sei e i diciassette anni e la 119/2017, ormai è amaramente noto a tutti, prevede invece la possibilità di diniego e decadenza dell’iscrizione ai servizi (sempre educativi) ai bimbi della fascia di età compresa fra zero e sei anni, oltretutto solo a partire dall’anno scolastico 2019/20. Per l’anno scolastico in corso invece, sempre all’articolo 3, si legge che “per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 (fra cui è ritenuta valida la richiesta di formale vaccinazione) costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione (…) non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro, ovvero agli esami”. Se quindi il diniego di accesso o la decadenza dell’iscrizione (lo ripetiamo, alla scuola e alle attività educative) per legge possono riguardare i bimbi più piccoli, perchè qui improvvisamente si apre un ventaglio su bambini e ragazzi di tutt’altra età? In base a quale normativa, torniamo a chiedere, si consente tutto questo? Eppure sul sito di presentazione del bando è scritto “al fine di estendere questa possibilità al maggior numero di bambini e per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie”. Insomm questa iniziativa aggrava le discriminazioni ingiuste già determinate dalla legge, ampliandone il campo di applicazione ad ambiti non previsti dal legislatore”.
“Sarà il caso che sia fatta chiarezza quanto prima e che, chi ne ha le competenze, dia spiegazioni esaustive e supportate – conclude na lota –  Oltre tutto ci risulta impossibile non rilevare che fu proprio lo stesso presidente della Provincia Menesini, nella sua veste di sindaco del Comune di Capannori, ad accogliere di buon grado la proposta delle opposizioni di condividere a livello locale la mozione della regionale Toscana 1082 del 20 dicembre 2017 il cui oggetto è la “possibilità per i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati presso gli istituti di istruzione di giungere a conclusione dell’anno scolastico 2017/18″. La condivisione della delibera in consiglio comunale a Capannori è stata sottoscritta appena due mesi fa. E questi bambini che si apprestano a finire le scuole non sono ben accetti nei luoghi di soggiorno gratuiti predisposti dalla Provincia? Perchè? E la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca che generosamente sostiene questa iniziativa, lo ricordiamo, a vantaggio in particolare di bimbi e ragazzi che in alcuni casi non avrebbero alternative valide a cui ricorrere? Cosa ne pensa? Se il desiderio di quest’anno era quello di ampliare l’offerta  i genitori per la libera scelta possono testimoniare loro malgrado che per alcune famiglie della Provincia le vacanze dei figli sono finite prima ancora di iniziare”.

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