Conferma dalla Cassazione: il convivente non deve restituire al termine della relazione le somme prestate al compagno

La Corte di Cassazione con la sentenza  1277 del 22 gennaio 2014 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che assimila le obbligazioni che nascono dalla convivenza di fatto alle obbligazioni naturali ed esclude che il/la convivente che abbia spontaneamente dato denaro al proprio compagno/a durante la convivenza more uxorio possa ottenerne la restituzione. La vicenda giudiziaria posta all’attenzione della Suprema Corte ha avuto inizio quando un uomo, terminata la relazione con la propria compagna, l’ha convenuta in giudizio chiedendo la restituzione di una ingente somma, che aveva depositato con più versamenti sul conto corrente della stessa per realizzarne, a suo dire, una gestione più redditizia.

Quest’ultima si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda del compagno e  precisando che nel corso della relazione lo aveva seguito in Cina, rinunciando al suo lavoro di dirigente di un’importante società, che le garantiva un ottimo stipendio. Riferiva che il compagno, durante la loro relazione, le aveva fornito del denaro in adempimento di un’obbligazione naturale sorta nell’ambito della convivenza more uxorio e relativa, in particolare, a dotarla di una disponibilità finanziaria, anche per compensare la perdita della autonomia economica dovuta alla rinuncia al lavoro.
Il Tribunale di Primo grado dava ragione all’uomo, condannando la donna alla restituzione della somma: riteneva infatti che il compagno avesse assolto ai doveri morali nascenti dalla convivenza, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, per aver garantito vitto e alloggio alla compagna e che le ulteriori rimesse di denaro che aveva fatto a quest’ultima, costituivano un arricchimento senza causa e dovevano quindi essergli restituite.
La donna impugnava quindi la sentenza davanti alla Corte d’Appello, la quale ancora una volta non le dava ragione e confermava la sentenza del tribunale, aggiungendo che il denaro che la stessa aveva ricevuto dal compagno non poteva essere considerato nemmeno come un indennizzo per la rinuncia alla carriera, dato che non risultava che tale scelta le fosse stata suggerita dal compagno  e non fosse invece il frutto di una sua libera scelta.
La donna non si dava quindi per vinta e, avverso quest’ultima sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, che, con la con la sentenza 1277 del 22 gennaio 2014, le ha dato ragione, ritenendo che  i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella convivenza more uxorio refluiscono anche sui rapporti patrimoniali, nel senso che il convivente che ha spontaneamente effettuato dazioni patrimoniali all’altro nel corso o in relazione alla convivenza, non può ottenerne la restituzione da parte di quest’ultimo. Eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi in un consolidato rapporto affettivo quale quello della convivenza more uxorio, che seppure svincolato dall’applicazione dell’articolo 143 codice civile relativo ai doveri nascenti dal matrimonio, non può prescindere da forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale tra i conviventi. In sostanza, tali forme di collaborazione ed assistenza reciproca, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, prescindono dalle motivazioni che hanno indotto uno dei due soggetti nella situazione di precarietà economica.
E proprio per tale motivo, la Corte definisce “argomento poco felice e mortificante, che non necessità di ulteriori commenti” il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra obbligazione verso la compagna il fatto che l’uomo le avesse garantito vitto e alloggio durante la relazione, ritenendo altresì irrilevante il fatto che la donna avesse “anteposto l’amore alla carriera”, rinunciando al proprio lavoro per seguire il compagno in Cina.

Avv.Elisa Salvoni

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