Pietrasanta, la gestione del campo sportivo resta allo Sporting

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La gestione del campo sportivo resta nelle mani dello Sporting Pietrasanta 1909: il Tar di Firenze ha infatti respinto il ricorso del Pietrasanta Calcio 1911 giudicandolo infondato. La società Pietrasanta Calcio 1911 aveva impugnato la determinazione 3116 del 14 agosto scorso con la quale il Comune di Pietrasanta aveva approvato tutti i verbali di gara, pronunciando l’aggiudicazione in via definitiva della concessione del servizio di gestione del campo sportivo Pedonese nei confronti dell’associazione Sporting Pietrasanta 1909.

La società ricorrente aveva evidenziato nel ricorso di aver partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pietrasanta e di Camaiore, diretta all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo Pedonese per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della convenzione. A seguito della seduta pubblica tenutasi il 7 agosto scorso la Commissione di gara dell’appalto aveva proposto l’aggiudicazione definitiva all’Asd Sporting Pietrasanta 1909 che si era classificata prima, con punti 64,55, mentre il Pietrasanta Calcio 1911 si era classificata terza con 51 punti. Il Comune di Pietrasanta, con la determinazione 3116 del 14 agosto aveva quindi approvato tutti i verbali e aggiudicato in via definitiva la concessione del servizio di gestione del campo sportivo alla società vincitrice dell’appalto che attualmente milita nel campionato di calcio di Seconda Categoria, mentre la società che ha perso il ricorso in Promozione. Il contenzioso che aveva portato alla causa giudiziaria aveva come motivo principale un documento che a detta della società ricorrente non era veritiero e che invece si è dimostrato autentico. Si legge chiaramente in sentenza, infatti, che “è infondata, in particolare, la prima censura con la quale si sostiene che la Ccmmissione avrebbe dovuto escludere la Sporting Pietrasanta 1909 in quanto quest’ultima avrebbe depositato una dichiarazione falsa e erronea, avendo dichiarato, quale membro del consiglio direttivo, nonché direttore tecnico, Gabriele Ulivi. A parere della ricorrente questa dichiarazione risulterebbe falsa, in quanto il direttore tecnico della Sporting Pietrasanta 1909 non sarebbe Gabriele Ulivi, in considerazione del fatto che quest’ultimo avrebbe assunto analogo incarico con la società Real Forte Querceta. Ma i giudici, dalle verifiche compiute, hanno chiarito la situazione: le dimissioni di Ulivi dall’associazione Sporting Pietrasanta 1909 risultano datate 6 luglio 2018 e, pertanto, risalgono ad un momento successivo alla dichiarazione del 3 luglio 2018, nel modulo di partecipazione alla gara di appalto.

Vincenzo Brunelli

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