Tia non dovuta, Sistema Ambiente perde ricorso

28 maggio 2018 | 11:36
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Tia non dovuta, Sistema Ambiente perde ricorso

Se il locale è chiuso e non produce quindi rifiuti non può essere richiesto il pagamento della Tia (tariffa di igiene ambientale). Così ha stabilito nei giorni scorsi la suprema Corte di Cassazione rigettando il ricorso proposto da Sistema Ambiente nei confronti di un precedente pronunciamento della commissione tributaria regionale che aveva accolto le istanze di un noto commerciante lucchese, annullando le sanzioni emesse per tre anni consecutivi dalla società.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva già accolto il ricorso del commerciante ritenendo che il mancato utilizzo dell’immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi faceva venir meno il presupposto impositivo per poter pagare la tassa. Contro tale pronuncia proponeva appello la Sistema Ambiente Spa di Lucca la quale si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado.
L’appello veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza nella quale si affermava che la sentenza appellata correttamente avesse riconosciuto che presupposto impositivo della Tia è appunto la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati. Inoltre, sempre secondo la sentenza impugnata, l’articolo 62 del decreto legislativo numero 507 del 1993 che disciplina la Tia, prevedendo la non assoggettabilità a Tia dei locali non produttivi di rifiuti, richiede altresì che quest’ultima circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione, oltre che adeguatamente documentata, circostanza che nella specie era stata provata dal contribuente.
“In questa prospettiva la sentenza – si legge nel dispositivo – ha correttamente ritenuto la validità di una richiesta di esclusione dalla tariffa. Il ricorso va dunque rigettato”. Questa in estrema sintesi la decisione degli ermellini destinata ad orientare anche altri eventuali ricorsi simili a questo.

Vincenzo Brunelli