Stazione radio non va demolita, Tim vince ricorso a Tar

Tim vince il ricorso al Tar contro il Comune di Forte dei Marmi che aveva ordinato alla società telefonica la demolizione e il ripristino dei luoghi della centrale telefonica e del traliccio radio, ripetitore di segnale, di via Gobetti. Si erano costituiti in giudizio oltre al Comune e alla società anche la presidenza del consiglio dei ministri, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il ministero dell’interno. Le anten e possono restare dove sono.
Per il municipio del Forte le opere erano realizzate in difformità delle condizioni di legittimità di cui ai titoli concessori e autorizzatori anche in materia antisismica e in relazione ad alcuni alberi da piantare in prossimità dell’impianto. Ma i giudizi amministrativi hanno accolto il ricorso di Tim e annullato i provvedimenti comunali. Motivi tecnici sia alla base dell’ordinanza di demolizione sia chiaramente della sentenza del Tar che annulla tale ordinanza. Scrivono infatti i giudici in un passaggio fondamentale della sentenza: “Il Comune non spiega, in altri termini, quali siano i fattori (caratteristiche tecniche e dimensione del traliccio) che impediscono di condividere le prospettazioni di Tim Spa. Peraltro, lo scostamento dell’opera realizzata di 1 centimetro dal valore nominale indicato a progetto ed autorizzato dal Comune (150 centimetri richiesti) rientra nel limite massimo di variabilità consentito (tolleranza dimensionale del 2 per cento) tale da escludere che l’opera si configuri come difforme dal titolo abilitativo. Né può assumere alcun rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, la presenza di un solo cipresso giacché il titolo abilitativo ha genericamente prescritto “la messa a dimora di piante ad alto fusto (cipresso) nei lati Monte, Viareggio, Mare”. In verità, l’autorizzazione edilizia (83/1982) si limita alla suddetta prescrizione, senza quantificare numericamente le piante e il lato su cui le stesse vanno messe a dimora. Pertanto, si palesa conforme al titolo l’alberatura oggi presente, avente la funzione puramente estetica di schermare la struttura e di ridurne l’impatto visivo. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento all’ordine di demolizione e di ripristino delle alberature”.
Respinto il controricorso di un cittadino che abita nelle vicinanza dell’impianto che ne aveva chiesto la delocalizzazione in altro sito. Vittoria della Tim su tutta la linea nel primo grado di giudizio, durante l’udienza di merito, al Tar che in sede cautelare aveva già sospeso l’ordinanza di demolizione.
Vincenzo Brunelli