Caso Vagli, l’ex vicesindaco Puglia: “Comune obbligato al reintegro in Consiglio”

Dopo le comunicazioni del sindaco: "L'interdizione dai pubblici uffici non riguarda gli incarichi elettivi"

È ancora polemica a Vagli sulla posizione dell’ex vicesindaco Mario Puglia dopo l’annuncio, in consiglio comunale, da parte del primo cittadino Giovanni Lodovici del suo imminente rientro in Consiglio dopo la tempesta giudiziaria.

A parlare è lo stesso sindaco Mario Puglia: “L’incompetente – dice – non è il sindaco Lodovici, ma il signor Coltelli, che non conosce la legge e che si permette di formulare accuse addirittura contro un segretario comunale, che evidentemente ha una preparazione giuridica ben più seria della sua. Quanto alle affermazioni rivolte al dottor Lodovici ricordo che si tratta di uno stimato medico, che si onora di ricoprire la carica di sindaco e che prima di dire qualcosa in consiglio comunale quantomeno si documenta”.

“Intanto – spiega – al consigliere Mario Puglia il 16 dicembre 2020 viene applicata sin dall’inizio soltanto la misura degli arresti domiciliari e non quella della custodia cautelare in carcere, cui pare alludere il signor Coltelli quando sostiene che egli “viene arrestato” e poi che “a seguito di ciò nei confronti dell’indagato Puglia viene emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare presso la propria residenza”. Anche tale misura è stata immediatamente revocata dal tribunale di Firenze, che l’ha sostituita con quella di cui all’articolo 289 del codice di procedura penale dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Mario Giuseppe Coltelli forse non conosce il contenuto dell’articolo e pertanto ha equivocato il provvedimento emesso dal tribunale del tiesame di Firenze. Provvedimento la cui motivazione egli non può conoscere, dal momento che non è stata ancora notificata nemmeno all’interessato”.

“L’articolo 289, comma 1, stabilisce che “con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti”. Il comma 3 dispone che “la misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare” – prosegue Puglia – È pacifico che la carica di consigliere comunale sia un ufficio elettivo ricoperto per diretta investitura popolare. Nella parte in cui il tribunale del riesame di Firenze ha disposto l’applicazione della misura nei confronti di Puglia ai sensi dell’articolo 289, quindi, l’ha disposta in relazione ai pubblici uffici da lui ricoperti non per diretta investitura popolare. Altrimenti, come ha avuto modo di confermare la Corte di Cassazione, ove ve ne fosse bisogno, “la misura, sia se disposta direttamente dal Gip, sia se disposta, come nel caso di specie, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, sarebbe stata illegittima” (Cassazione penale sezione VI sentenza del 15 febbraio 2017, numero 10940). Ma che il tribunale del riesame di Firenze non abbia adottato una misura illegittima sotto tale profilo emerge dal dispositivo che il Comune ha pubblicato all’albo pretorio e che il signor Mario Giuseppe Coltelli richiama. Il dispositivo, infatti, non specifica da quali pubblici uffici sia interdetto Mario Puglia, ma richiama l’articolo 289 nel suo complesso, così richiamando giustamente ed inevitabilmente anche il comma 3 del medesimo articolo“.

“Per chiarire la questione – conclude – il Comune non solo è competente ma è obbligato, una volta revocata la misura degli arresti domiciliari in capo ad un proprio consigliere comunale a reintegrarlo nelle proprie funzioni. E ciò perché, come anche riconosce il signor Coltelli, alla cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari viene meno anche la sospensione disposta dalla legge Severino. Per concludere non solo il sindaco ed il segretario non hanno commesso alcun errore, ma al contrario lo avrebbero commesso ove si fosse omessa la reintegrazione di Mario Puglia nella carica legittimamente ricoperta per diretta investitura popolare, una volta revocata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari”.

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