Contratti a termine rinnovati per oltre 3 anni, insegnante di religione risarcito

15 luglio 2022 | 13:25
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Contratti a termine rinnovati per oltre 3 anni, insegnante di religione risarcito

La Cassazione condanna il Miur a risarcire 7 mensilità

Insegnanti di religione, illegittimo l’abuso reiterato dei contratti a termine e rinnovati per oltre tre anni, al via i risarcimenti per i danni. Una sentenza storica quella della suprema corte di Cassazione riguardante una insegnante lucchese che conferma le precedenti sentenze creando la cosiddetta giurisprudenza in materia. Gli ermellini hanno confermato 7 mensilità, nel suo caso, di risarcimento danni.

Già il tribunale di Lucca nel 2017 e la corte d’Appello di Firenze l’anno successivo avevano dato ragione alla docente, ma ora i giudici di Piazza Cavour hanno scritto la parola fine al contenzioso col Miur e non poteva essere diversamente vista la recente pronuncia della corte di giustizia europea. Il tribunale cittadino aveva riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello e ora in via definitiva dalla Cassazione che con la sentenza articolata pubblicata ieri (14 luglio), ha affermato un principio di diritto specificamente per questa tipologia di docenti.

Si legge infatti in sentenza: “Stante l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell’indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l’interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli”. Riguardo al caso concreto della docente lucchese, per i giudici della Cassazione la corte d’Appello aveva fondato l’accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l’abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, in quanto il docente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell’insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell’indizione dei concorsi previsti dalla legge. Per cui: “La corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il Miur al pagamento in favore della docente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, da corrispondersi agli avvocati Giuseppe Nastasi, Tommaso De Grandis e Alberto Giovannelli”. Caso chiuso e via agli indennizzi per tutti i casi simili.