Spaccio di cocaina in centro storico, maxi condanne per tre

11 agosto 2022 | 13:11
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Spaccio di cocaina in centro storico, maxi condanne per tre

Il giro era stato stroncato grazie ad una serie di intercettazioni

Avevano messo su un giro di spaccio in città utilizzando telefonini e schede sim straniere per essere contattati dai clienti, ma erano stati beccati dalle forze dell’ordine e finiti sotto processo.

Condannati in via definitiva tre pusher di origini straniere per spaccio continuato in concorso. Blerant Idrizi, Velson Ferrakaku e Andrea Kuqja, tutti nati in Albania, per mezzo del patrocinio dei rispettivi difensori, hanno impugnato la sentenza della corte d’Appello di Firenze che ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi in secondo grado, proposti contro la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva condannato, rispettivamente, Blerant Idrizi alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 29.000 di multa, Velson Ferrakaku alla pena anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, Andrea Kuqja alla pena anni sette mesi, quattro di reclusione ed euro 33.000 di multa, per aver, in concorso tra loro ed altri soggetti, illecitamente e in modo continuativo acquistato, al fine di cessione a terzi, “quantità determinata nell’ordine di diverse centinaia di grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; dal dicembre 2016 al marzo 2017”.

Per gli ermellini i loro ricorsi sono inammissibili perché la corte d’Appello di Firenze aveva correttamente ritenuto che “le censure fossero carenti di elementi tali da poter anche solo astrattamente contrastare l’analitica decisione del tribunale di Lucca che, in ordine alla responsabilità ed alla valutazione degli elementi di prova, aveva approfonditamente argomentato circa le ragioni che assegnavano un determinato significato alle conversazioni captate anche in ragione dell’attività di indagine dispiegata”. Una serie di indagini e di intercettazioni, telefoniche e ambientali erano state alle base del blitz che aveva portato in carcere i tre pusher di origini albanesi. Si legge infatti in sentenza. “Su detti punti, gli stessi ricorsi in questa sede proposti si palesano, a loro volta, egualmente inammissibili in quanto, oltre a enunciare astrattamente i limiti del potere di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di merito, non si confrontano con le ragioni della decisione rievocando le medesime generiche censure operate in sede di gravame: valutazione del compendio probatorio, qualificazione giuridica nella più grave fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, dpr. n. 309/90 (testo unico sugli stupefacenti ndr.) e mancata concessione delle attenuanti generiche”. All’inammissibilità dei ricorsi è seguita anche la condanna a 3mila euro ciascuno di spese processuali. Il caso è chiuso.