Ex marito chiede annullamento dell’ammonimento del questore dopo la riduzione di una condanna: il Tar respinge la richiesta

Sotto processo per atti persecutori e violenza privata in Appello è stato condannato solo per il secondo reato
Un ex marito, violento, troppo agitato e su di giri, era finito sotto processo per atti persecutori e violenza privata nei confronti della ex moglie, durante la fase di separazione. L’uomo era stato condannato in primo grado a Lucca per entrambi i capi di imputazione poi successivamente, lo scorso anno, era stato parzialmente assolto dallacorte d’Appello di Firenze e condannato solo per violenza privata. Ma contemporaneamente aveva ricevuto anche l’ammonimento da parte del questore di Lucca, nel 2016, all’epoca dei fatti, e ora aveva chiesto al Tar di Firenze l’annullamento di quel provvedimento, ma i giudici amministrativi hanno respinto il suo ricorso e lo hanno condannato anche a 2mila euro di spese di lite.
L’ammonimento è un atto preventivo in questi casi che consente, tra le altre cose, alle forze dell’ordine di sequestrare eventuali armi e soprattutto nel caso di ulteriori comportamenti violenti e quindi di futuri processi penali rappresenta un’aggravante che pesa sulla quantificazione della pena. L’uomo, di Massarosa, riteneva che la sopracitata sentenza penale d’Appello dovesse portare all’accoglimento del ricorso al Tar per l’annullamento del provvedimento del questore di Lucca, poiché, a suo dire l“a corte d’Appello lo aveva assolto dall’imputazione di reato di atti persecutori, ritenendo insussistenti le condotte segnalate in precedenza relative al periodo 4-6 agosto 2016, e ritenendo insussistente il fatto in quest’ultimo lasso temporale”.
I giudici amministrativi però la vedono diversamente e scrivono in sentenza: “Ma questa lettura della sentenza della corte d’Appello non convince. La Corte evidenzia come il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori) sia stato contestato al ricorrente, in sede penale, solo per il periodo 4-6 agosto 2016, il che serve al giudice penale per evidenziare che possono essere prese in considerazione ai fini della decisione punitiva solo le condotte di cui al suddetto lasso temporale e non altre, al di fuori di esso”.
E proseguono ancora più chiaramente: “Quella esposta è tuttavia questione processual-penalistica, che non incide sull’azione amministrativa e sulle condotte valutabili dall’amministrazione, che ben possono anche essere esterne a detto periodo. Con riferimento al lasso temporale considerato (4-6 agosto 2016) la corte d’Appello di Firenze ritiene che sia provata un’unica condotta, tenuta il giorno 6 agosto 2016, e consistente nell’avere il ricorrente parcheggiato l’auto davanti al passo carrabile della casa della moglie in modo da impedirle di uscire e di andare al mare. La Corte evidenzia che quella condotta è stata accertata come commessa al di là di ogni ragionevole dubbio e che essa configura non già il reato di atti persecutori, come da imputazione, bensì il diverso reato di violenza privata. È di tutta evidenza che la sentenza penale in considerazione non può ritenersi favorevole al ricorrente nell’ambito del presente giudizio amministrativo, poiché la stessa ha accertato una condotta di violenza del ricorrente nei confronti della ex moglie, pur nei tre soli giorni presi in considerazione dal giudice penale, non rilevando la qualificazione giuridico-penalistica, poiché quel fatto rientra nel più ampio coacervo di condotte considerate dall’amministrazione e che hanno portato all’adozione dell’atto gravato”.
La stazione dei carabinieri di Massarosa, infatti, nel richiedere l’adozione della misura contestata dall’uomo aveva messo insieme all’impedimento dell’uscita della contro-interessata dal proprio cancello altri fatti quali “presentarsi sotto casa, alzare gli avvolgibili, chiamare insistentemente la consorte, ma anche aggirarsi nel giardino di casa in ore notturne o nei giorni in cui non aveva l’affidamento delle minori”. D’altra parte i carabinieri erano intervenuti a più riprese su richiesta della contro interessata, come emerso dalla sentenza del Tar che ha ricostruito i fatti e le sentenze, che segnalava comportamenti aggressivi dell’ex marito. Concludono infatti i giudici del Tar: “Si è quindi in presenza di un quadro fattuale che supporta la valutazione dell’amministrazione tesa all’adozione del provvedimento qui gravato a tutela della incolumità della contro interessata”.
L’ammonimento resta con tutte le conseguenze del caso se l’uomo dovesse proseguire nel suo comportamento aggressivo nei confronti della ormai ex moglie. Non si farà mai abbastanza nella prevenzione della violenza contro le donne da parte di uomini, tali solo sulla carta.