Per cinque anni ai Comics senza straordinari retribuiti: casa editrice di Napoli condannata a pagare la dipendente

Dopo le dimissioni la donna ha fatto causa al suo ex datore di lavoro per il pagamento delle mansioni effettuate e non dovute da contratto: avrà 41mila euro

Lavora per 5 anni per una casa editrice partenopea di fumetti d’autore e manga, dal 2014 al 2019, come commessa, con un contratto part time a tempo indeterminato ma non ne poteva più, evidentemente, di non essere retribuita per le sue reali mansioni e dopo essersi dimessa ha deciso di fare causa al suo ex datore di lavoro e il giudice le ha dato pienamente ragione.

La donna lamentava nel suo ricorso di aver ricevuto gli ultimi cinque stipendi, di essere stata impiegata con mansioni superiori al suo inquadramento contrattuale e soprattutto di non aver mai ricevuto in busta paga i soldi che le spettavano, a prescindere, per gli straordinari svolti, comprese le 5 settimane per 5 anni allo stand dell’editore presso il più importante festival europeo del fumetto: il Lucca Comics and Games.

Durante il noto evento lucchese, tra l’altro gli addetti agli stand degli espositori lavorano assolutamente full time e nel weekend scattano anche gli straordinari festivi che la casa editrice non le aveva mai riconosciuto in busta paga e dopo le dimissioni non le aveva nemmeno pagato il tfr. Nel procedimento giudiziario che si è svolto al tribunale di Napoli, competente per territorio, la donna è riuscita a dimostrare sia con documenti sia con alcune testimonianza che le sue ragioni erano pienamente legittime e quindi il giudice Roberto De Matteis lo scorso 26 gennaio ha emesso una sentenza a lei favorevole e condannato l’editore partenopeo a pagarle circa 41mila di somme dovute e non percepite, tra cui le 5 settimane passate ai padiglioni dei Comics a Lucca. Il suo ex datore di lavoro è stato condannato anche a circa 3500 euro di spese di lite.

Si legge in sentenza: “Alle fiere di Catania ed a Lucca si partecipava per almeno una settimana. A quelle di Napoli e a Roma si andava e veniva in giornata. Dall’esame delle dichiarazioni testimoniali riportate ed in conformità all’onere probatorio, può dirsi raggiunta la prova dell’intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time come indicato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio”. Da qui e dalle altre prove la sentenza in favore della donna.

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