Battaglia nei tribunali per i “super” interessi: dopo 10 anni di lotte nota cartiera lucchese risarcita dalla banca

Secondo l’azienda le commissioni applicate sarebbero state al di fuori della legge. Dopo la lunga trafila legale l’istituto di credito è condannato a transare solo poco più di 32mila euro rispetto ai 370mila richiesti
Anche i ricchi piangono o comunque a volte combattono le stesse battaglie dei cittadini comuni. Una delle più importanti cartiere lucchesi, la Smurfit Kappa, ha trascinato in tribunale la filiale cittadina di un noto istituto di credito per diversi comportamenti ritenuti illegittimi e ne è venuta fuori una causa che è durata dieci anni, terminata con la sentenza della corte di Cassazione pubblicata nei giorni scorsi.
La battaglia giudiziaria infatti era iniziata nel 2013 quando la allora Kappa Packaging spa aveva deciso di chiamare in giudizio la sua ex banca per chiedere la condanna al pagamento della somma di 370mila euro in restituzione di somme percepite dall’istituto di credito, l’ex Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione di usi bancari contestati come illegittimi: quali interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali. Il tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda della cartiera proposta aveva emesso, il 23 aprile del 2013, la sentenza con la quale, applicata la prescrizione eccepita dalla banca per alcuni fatti segnalati in denuncia, aveva condannato la banca al pagamento della somma di 32.440,01 euro più interessi.
Molti dei fatti contestati infatti secondo i giudici erano caduti in prescrizione. La corte d’Appello di Firenze nel 2019 aveva rigettato il ricorso della cartiera che si era rivolta in ultima analisi alla suprema corte di Cassazione. La cartiera aveva impugnato le decisioni della corte d’Appello fiorentina ritenendo che avesse erroneamente stabilito con riferimento al tema delle rimesse operate in conto corrente quale elemento fondante la eccezione di intercorsa prescrizione. Si legge in sentenza: “La ricorrente deduce che la sviluppata eccezione di prescrizione difetta di qualsivoglia elemento o supporto documentale da parte della banca che non aveva esibito le contabili mensili dalle quali poter evincere la cronologia delle rimesse. Pertanto, la corte avrebbe errato a ritenere coperto da prescrizione le rimesse effettuate nei trimestri anteriori al decennio”. Ma per gli ermellini tecnicamente non possono essere valutati i motivi di ricorso sul quantum e sulla prescrizione per la maggior parte dei fatti segnalati. Scrive la Cassazione: “Il ricorso lamenta che la Corte avrebbe frainteso il senso della censura articolata con l’appello principale: censura che sarebbe consistita, a dire della ricorrente, nel contestare l’eccezione di prescrizione della banca sotto il profilo della mancanza di prova della esistenza di rimesse solutorie. L’inammissibilità deriva dalla considerazione che la ricorrente riferisce, per di più in termini generici, di un contenuto del suo atto di appello, che non risulta dalla sentenza impugnata, presupponendo perciò un diretto esame degli atti non consentito a questa Corte: la quale può a tale esame procedere esclusivamente allorché sia denunciato un “error in procedendo” che qui, però, non viene denunciato”. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi resta valida la prima sentenza del Tribunale di Lucca che aveva condannato la banca a 32mila euro di risarcimento a fronte dei 370mila richiesti. La legge infatti sancisce la prescrizione per anatocismo al termine dei dieci anni che, tecnicamente, hanno inizio alla chiusura a saldo zero del conto corrente. Il caso giudiziario che ha visto per 10 anni “combattere” in aula la cartiera e la banca è concluso.
Il divieto di anatocismo in Italia
L’anatocismo è un metodo di calcolo degli interessi per cui gli interessi maturati secondo una certa periodicità maturano altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito in modo tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi. È importante sapere cos’è l’anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca. Le nuove regole non cambiano il regime degli interessi di mora, ossia quelli previsti se il cliente non paga quanto dovuto alla scadenza prevista dal contratto (ad esempio in caso di mancato pagamento della rata di un mutuo o di un altro finanziamento). Per il calcolo e il pagamento di questi interessi si continua a fare riferimento a quanto stabilito dal contratto e dalle norme del codice civile.