Anarchico lucchese fa ricorso contro la lettura della corrispondenza in carcere: la Cassazione lo dichiara inammissibile

15 ottobre 2023 | 11:32
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Anarchico lucchese fa ricorso contro la lettura della corrispondenza in carcere: la Cassazione lo dichiara inammissibile

Il 65enne Mauro Rossetti Busa ha proposto l’atto senza l’assistenza obbligatoria di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte

Scrive e riceve molte lettere l’anarchico Mauro Rossetti Busa, il 65enne lucchese condannato a 7 anni e 9 mesi per due attentati incendiari in città e di recente anche a 9 mesi per minacce a un magistrato.

Le sue vicende sono riprese anche da alcuni siti web di matrice anarchica, che non incitano alla violenza ma raccontano questo tipo di realtà, e lo scorso mese di dicembre il tribunale di sorveglianza aveva emesso un provvedimento che consentiva alla direzione del carcere e alle forze dell’ordine di leggere la sua corrispondenza in entrata e in uscita. Questo perché secondo il tribunale di Caltanissetta che lo ha poi condannato per minacce a un giudice proprio attraverso lettere e missive l’uomo avrebbe perpetrato le sue minacce. Quattro lettere contenenti minacce ad una serie di magistrati tra i quali l’allora pm di Agrigento Salvatore Vella (attuale reggente della procura) che lo aveva messo sotto inchiesta per un danneggiamento in carcere.

L’anarchico lucchese, che è anche affetto da alcune gravi patologie, ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Venezia che lo aveva emesso per competenza in merito al luogo dove è attualmente detenuto. Ma anche in questo caso il 65enne di Lucca ha preferito scrivere di suo pugno il ricorso in Cassazione invece di rivolgersi al suo avvocato. E gli ermellini lo hanno dichiarato inammissibile.

Si legge infatti nella sentenza della suprema corte di Cassazione depositata lo scorso 5 ottobre con le relative motivazioni: “Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; rilevato che l’articolo 613 codice di procedura penale, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 numero 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile”.

L’uomo è stato condannato anche a 3mila euro in favore della cassa delle ammende proprio per l’inammissibilità del suo ricorso e alle spese processuali.