Ricorso per la multa, braccio di ferro comitato-vigili

28 ottobre 2016 | 11:17
Share0
Ricorso per la multa, braccio di ferro comitato-vigili

Non c’è nessuna ordinanza, bensì un regolamento a disciplinare la sosta per i residenti in centro storico. Un documento approvato con deliberazione della giunta nel febbraio 2012 che recita: “La sosta è consentita negli appositi stalli di colore giallo ed anche fuori dagli spazi, ove non intralciano la circolazione e dove non espressamente vietato”. In virtù di questo, la polizia municipale valuterà se appellare la sentenza del giudice di pace che ha accolto il ricorso di una residente per una multa (Leggi). Secondo il comando dei vigili urbani, infatti, la ricostruzione fatta dal comitato Vivere il Centro storico – che ha curato la pratica – non è corretta e la multa sarebbe legittima.

“Si legge – spiega una nota arrivata dal Comune – che la contravvenzione è stata elevata perché il veicolo sostava fuori dagli stalli in Ztl nonostante la circostanza venga consentita dalla ordinanza vigente. In realtà non è un’ordinanza, ma un regolamento. L’articolo contestato dall’agente di polizia municipale, non è l’articolo 158 commi 5 e 8, bensì l’articolo 157 c. 5 e 8 che prevede specificamente l’inosservanza della segnaletica nella sosta”. “Per quanto attiene l’articolo 157 comma 1 lettera b), citato come correttamente formulato per l’intralcio alla circolazione – precisa la municipale -, in realtà sanziona il divieto di ‘fermata’ con intralcio alla circolazione: a questo riguardo stupisce che il comitato non conosca la differenza tra sosta (con allontanamento del conducente dal veicolo) e fermata (temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata). Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia, articolo chiaramente non applicabile perché il veicolo era in sosta. Per quanto attiene l’altro articolo indicato come applicabile, l’articolo 158 comma 1 lettera e), questo si riferisce alla sosta al di fuori dei centri abitati, anche in questo caso non si capisce come il comitato possa ritenerlo applicabile in pieno centro storico. Corre l’obbligo, infine, di osservare che la sentenza è stata di accoglimento del ricorso a causa del fatto che, per motivi logistici il comando non ha potuto presenziare all’udienza, provvedendo prima dell’udienza stessa ad inviare un fax per richiedere il rinvio della medesima. Inoltre la memoria di costituzione per il Comune di Lucca, nella quale si chiedeva il rigetto del ricorso era stata presentata dieci giorni prima dell’udienza come da documentazione agli atti del comando contrariamente a quanto si legge nell’articolo. Si dà atto, da ultimo, che il comando della polizia municipale valuterà l’opportunità di proporre appello contro la sentenza del giudice di pace”.
La replica del comitato. Non si fa attendere la replica del comitato Vivere il Centro storico che pur ammettendo un “refuso” nel citare un articolo del regolamento, rivendica la propria posizione sui fatti. “Confermiamo – si legge in una nota – che non siamo riusciti a leggere copia delle controdeduzioni effettuate dal comando di polizia municipale richiedendole 7 giorni prima dell’udienza e nemmeno durante l’udienza stessa, in quanto ci è stato riferito che le stesse non erano pervenute. Confermiamo che la delibera del 7 febbraio 2012, che prevede la possibilità di sostare fuori dagli stalli in Ztl ottemperando a precise prescrizioni, è un regolamento e non un’ordinanza: ci scusiamo per aver adoperato un termine improprio, ma il concetto non cambia: i regolamenti ci sono apposta per essere eseguiti”.
“Diamo atto – prosegue la nota – di aver commesso un banale refuso nel nostro intervento in quanto l’infrazione era stata elevata ai sensi dell’articolo 157 comma 5/8 e non, come erroneamente riportato, ai sensi dell’articolo 158. Circostanza di cui ci scusiamo ma che tuttavia non cambia lo stato delle cose. Riconosciamo che fare appello avverso una sentenza è prerogativa riconosciuta a tutti, polizia municipale compresa. Sarebbe bene però considerare che se questa dovesse confermare la sentenza del Giudice di Pace la domanda che nasce spontanea è: ma le spese legali chi le paga? A nostro modesto avviso sarebbe giusto che chi si prende la responsabilità di intraprendere azioni legali poi ne pagasse personalmente il costo in caso di soccombenza. Non ci pare giusto che queste vengano addebitate sempre e comunque alla fiscalità generale e quindi ai cittadini”.