Referendum, funzioni amministrative restano a enti locali

19 novembre 2016 | 09:43
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Referendum, funzioni amministrative restano a enti locali

Le funzioni amministrative restano in capo agli enti locali territoriali. E’ quanto conferma il nuovo articolo 118 della Costituzione, all’interno della riforma che è soggetta all’approvazione popolare il prossimo 4 di dicembre. Il testo elimina ogni riferimento alle Province, che vengono abolite come enti previsti dal testo costituzionale, rimanendo come enti territoriali di secondo livello. Per il resto il primo comma conferma che “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. In sostanza, insomma, si ribadisce che la funzione amministrativa deve essere esercitata dall’ente più adeguato, territorialmente o per competenza, per svolgere tali compiti.

Un secondo comma specifica, inserito ex novo, che “Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”. I concetti di semplificazione, trasparenza, efficienza e responsabilità degli amministratori vengono così inseriti in Costituzione come linea guida cui uniformarsi nell’attività degli enti locali territoriali.
Sempre fatta salva la cancellazione del termine Province dal testo il resto dell’articolo viene modificato, formalmente, solo nel suo terzo comma. L’articolo, dopo la modifica, recita dunque che “I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Nell’ambito delle funzioni amministrative, si dice, è la legge statale che disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie dell’immigrazione e dell’ordine pubblico e sicurezza, oltre a diciplinare le intese in materia di beni culturali e, aggiunge il nuovo testo della Costituzione, “paesaggistici”.